1 BGE 81 I 286 - Bundesgerichtsentscheid vom 10.07.1955

Entscheid des Bundesgerichts: 81 I 286 vom 10.07.1955

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Sachverhalt des Entscheids 81 I 286

Il Tribunale federale ha emesso una sentenza che stabilisce la disabilità del militare Ponzio per motivi sanitari, ma il ricorrente contesta questa decisione affermando che sarebbe abile al servizio. La sentenza è vincolante e non può essere impugnata mediante il ricorso di diritto amministrativo. Inoltre, la tassa militare è stata riformata nel 1955 e le domande di condono delle tasse dovute per gli anni 1953 e 1954 devono essere presentate alle autorità designate dal Cantone e non possono essere impugnate mediante il ricorso di diritto amministrativo.

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Details zum Bundesgerichtsentscheid von 10.07.1955

Dossiernummer:81 I 286
Datum:10.07.1955
Schlagwörter (i):Cantone; Tribunale; Urteilskopf; Estratto; Ponzio; Dipartimento; Ticino; Regeste; Tassa; Esenzione; Erwägungen; Affermazione; Nella; Questa; Anche; Così; Obbligo; Signorini; Irricevibile

Rechtsnormen:

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Kommentar:
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Entscheid des Bundesgerichts

Urteilskopf
81 I 286

45. Estratto della sentenza 1o luglio 1955 nella causa Ponzio contro Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino.

Regeste
Tassa d'esenzione dal servizio militare.
1. La decisione sanitaria con la quale il milite è stato dichiarato inabile al servizio è vincolante per il Tribunale federale.
2. Le decisioni cantonali in materia di condono della tassa militare non possono essere impugnate mediante il ricorso di diritto amministrativo.

Erwägungen ab Seite 287
BGE 81 I 286 S. 287
Con l'affermazione che sarebbe disposto a ripresentarsi davanti alla CVS, il ricorrente sembra contestare la fondatezza della decisione con cui è stato dichiarato inabile al servizio militare. Nella misura in cui egli intendesse con ciò far valere di essere in realtà abile al servizio, le sue conclusioni sono irricevibili, poichè il Tribunale federale è vincolato dalla decisione di riforma e deve unicamente esaminare la questione della tassa militare. Questa sarebbe del resto dovuta quand'anche il ricorrente fosse effettivamente abile al servizio, in quanto egli non sarebbe in tale ipotesi stato dichiarato inabile a causa del servizio prestato. Così stando le cose, con i vantaggi dello scarto pronunciato a torto il ricorrente dovrebbe accettare anche gli svantaggi, come l'obbligo di pagare la tassa militare (sentenza non pubblicata 17 giugno 1955 nella causa Signorini).
Irricevibile è parimente la richiesta di condono delle tasse dovute per gli anni 1953 e 1954. Le domande di condono nel senso dell'art. 96 RTM devono infatti essere presentate alle autorità designate dal Cantone e le decisioni di tali autorità non possono essere impugnate mediante il ricorso di diritto amministrativo.

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